La Nirvana L.L.C., società nata nel 1997.
che gestisce gli affari dei membri sopravvissuti alla famosa band grunge, nel dicembre 2018 intentava una causa nei confronti dell’altrettanto nota casa di moda dello stilista Marc Jacobs, a seguito dell’uscita della collezione di moda “Bootleg Redux Grunge
Nello specifico la collezione riprende
l’universalmente noto marchio “Happy Face” (creato nel 1991 dal leader della band Kurt Cobain), modificando le originarie “X” con le lettere “M” e “J” e sostituendo alla parola “Nirvana” la scritta “Heaven”, utilizzando un font simile all’originario creato dalla famosa band.
Pertanto, dalle accuse mosse di violazione del copyright, falsa denominazione di origine, violazione del marchio e concorrenza sleale, lo stilista si era difeso con il proponimento di una mozione di rigetto asserendo che i Nirvana non sono titolari del design della “Happy Face”, che la registrazione che hanno allegato non è valida e che in ogni caso esistono differenze tra i due marchi. Nello specifico, secondo quanto riportato negli atti, la difesa di Jacobs sostiene che la denuncia deriva dalla falsa premessa che il querelante possiede una registrazione del copyright negli Stati Uniti del disegno di una faccina sorridente (anche se diverso da quello trovato sui prodotti accusati), quando in realtà, quella faccina è solo una frazione dell’intero artwork coperto dalla registrazione e il resto dell'opera d'arte non è stata utilizzata sui prodotti sotto accusa. Secondo i legali di Marc Jacobs, non solo non sarebbe chiara la catena dei diritti relativa al design in questione, cioè in che modo e quando Kurt Cobain avrebbe trasferito i diritti del design alla società, ma oltretutto si è evidenziata la diversità tra i due disegni. Sulla questione, è intervenuto il giudice americano che con l’ordinanza dell’8.11.2019 (Case No. LA CV18-10743 JAK-SK), ha però rigettato la mozione proposta dalla difesa di Marc Jacobs, ritenendo fondato il motivo della violazione del copyright, nonché riconoscendo la validità del design “Happy Face” dell’originaria maglietta. Il querelato ha affermato che il primo uso della Happy Face da parte dei querelanti è avvenuto attraverso una pubblicazione di un poster di un party per annunciare l’imminente uscita dell’album “Never Mind”, tuttavia la Nirvana L.L.C. ha sostenuto che ciò non può essere considerato come una prima pubblicazione secondo le regole del Copyright Act ma che piuttosto bisogna tenere in considerazione la data della stampa della prima t-shirt. Il giudice ha messo a confronto i due disegni affermando che le similitudini tra le due facce comprendono: la forma circolare leggermente asimmetrica del viso; il posizionamento relativamente ampio degli occhi; il caratteristico “squiggle” della bocca; la collocazione e l'uso di una lingua incollata nella stessa forma sullo stesso lato della bocca. Secondo il Giudice Kronstadt queste caratteristiche distinguono la Happy Face dall'idea generica di un volto sorridente. Inoltre, il Giudice ha sottolineato come sia degno di nota che i prodotti accusati abbiano combinato quest'opera d'arte protetta con altri elementi distintivi della t-shirt Nirvana, anche attraverso l'uso di linee gialle su fondo nero e una tipologia e posizionamento simile per il testo sopra l'immagine. Il Giudice americano ha altresì sostenuto che, sulla base delle somiglianze tra i prodotti, può esserci rischio di confusione tra i consumatori. Allo stato, la suddetta pronuncia fa quindi presagire una non del tutto favorevole futura decisione a favore dello stilista. Resteremo in attesa di scoprire come si concluderà la vicenda. Stay Tuned! Giulia Utro