Il 27 ottobre di quest’anno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea la Direttiva 2012/28/UE che si propone di armonizzare la tutela e regolamentare l’utilizzo delle cosiddette “opere orfane”.
Ma esattamente, che cosa si intende con questo termine?
Gli “orphan works” sono opere che permangono sotto la tutela del diritto d’autore (e che, dunque, non sono ancora cadute nel pubblico dominio) ma, per le quali è, d’altronde, impossibile risalire ai legittimi titolari in quanto sconosciuti o semplicemente irreperibili. A essere coinvolte in questo tipo di problematiche sono dunque opere di qualsiasi genere artistico di cui si è persa la rintracciabilità dei loro autori e dei titolari dei diritti: questo tipo di situazione risulta essere un vero e proprio ostacolo nel caso in cui si voglia procedere a un loro utilizzo dato che, per le opere orfane protette ancora dal diritto d’autore, è necessario che vi sia l’autorizzazione del legittimo titolare. Inoltre, in molti stati, le normative circa l’utilizzo libero delle opere orfane sono ancora sostanzialmente poco definite, e questo rallenta il processo di sfruttamento di un patrimonio artistico che rimane congelato negli archivi delle organizzazioni (quali biblioteche, fondazioni, musei) che le conservano. La diffusione di questo tipo di fenomeno risulta d’altronde essere assai elevata: secondo una ricerca effettuata dalla Commissione Europa (“Vuopala Study”) il numero di libri “orfani” stimati ammonterebbe a circa 3 milioni mentre una percentuale ancora maggiore coinvolgerebbe le opere fotografiche e audiovisive (si reputa addirittura che il numero complessivo di opere orfane sia del 40 % rispetto al totale delle opere dell’ingegno esistenti).
È proprio questa sostanziale condizione di stallo che ha ispirato il testo della direttiva, per cercare di favorire un’auspicabile digitalizzazione e indicizzazione di tutta quella mole di opere che andrebbero rese pubbliche.
Il 27 ottobre di quest’anno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea la Direttiva 2012/28/UE che si propone di armonizzare la tutela e regolamentare l’utilizzo delle cosiddette “opere orfane”.
Ma esattamente, che cosa si intende con questo termine?
Gli “orphan works” sono opere che permangono sotto la tutela del diritto d’autore (e che, dunque, non sono ancora cadute nel pubblico dominio) ma, per le quali è, d’altronde, impossibile risalire ai legittimi titolari in quanto sconosciuti o semplicemente irreperibili. A essere coinvolte in questo tipo di problematiche sono dunque opere di qualsiasi genere artistico di cui si è persa la rintracciabilità dei loro autori e dei titolari dei diritti: questo tipo di situazione risulta essere un vero e proprio ostacolo nel caso in cui si voglia procedere a un loro utilizzo dato che, per le opere orfane protette ancora dal diritto d’autore, è necessario che vi sia l’autorizzazione del legittimo titolare. Inoltre, in molti stati, le normative circa l’utilizzo libero delle opere orfane sono ancora sostanzialmente poco definite, e questo rallenta il processo di sfruttamento di un patrimonio artistico che rimane congelato negli archivi delle organizzazioni (quali biblioteche, fondazioni, musei) che le conservano. La diffusione di questo tipo di fenomeno risulta d’altronde essere assai elevata: secondo una ricerca effettuata dalla Commissione Europa (“Vuopala Study”) il numero di libri “orfani” stimati ammonterebbe a circa 3 milioni mentre una percentuale ancora maggiore coinvolgerebbe le opere fotografiche e audiovisive (si reputa addirittura che il numero complessivo di opere orfane sia del 40 % rispetto al totale delle opere dell’ingegno esistenti).
È proprio questa sostanziale condizione di stallo che ha ispirato il testo della direttiva, per cercare di favorire un’auspicabile digitalizzazione e indicizzazione di tutta quella mole di opere che andrebbero rese pubbliche.
La direttiva si propone di introdurre un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico (artt. 2 e 3 della direttiva 29/2001/CE) al fine di garantire alle biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonchè agli archivi, istituti per il patrimonio cinematografico e sonoro ed emittenti di servizio pubblico la facoltà di utilizzare le opere orfane contenute nelle loro collezioni. Le utilizzazioni in menzione sono limitate solo agli scopi connessi con le missioni di interesse pubblico di ciascuna delle istituzioni sopra indicate (quali la conservazione, il restauro e la concessione all’accesso per fini culturali e formativi).
La direttiva a questo proposito è molto chiara e, infatti, traccia una serie di linee guida che devono essere seguite: in primo luogo, è necessario che, precedentemente a ogni eventuale utilizzo dell’opera considerata orfana, venga effettuata una ricerca “diligente” che attesti in qualche modo e accerti, in buona fede, la reale irreperibilità del titolare dei diritti dell’opera stessa (linea guida questa che d’altronde era stata già teorizzata nel testo del 2008 “Final Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works”). Proprio la specificazione dell’aggettivo “diligente” consente di interpretare il grado di attenzione che la direttiva ha previsto debba essere applicato per verificare l’effettivo status di “orphan work”, e ciò attraverso la consultazione di fonti appropriate per la categoria di opere e di altri contenuti protetti: nel caso in cui i titolari dei diritti dovessero in seguito palesarsi, eventualmente e previo accertamento delle loro ragioni, lo status di “opera orfana” dovrà pertanto ritenersi concluso.
Nel caso di opere collettive può però accadere che non tutti gli autori siano effettivamente sconosciuti: in questo caso l’opera potrà essere sfruttata solo nel caso in cui coloro i quali sono noti diano l’autorizzazione per l’utilizzazione dell’opera (sempre purché i nomi degli autori noti figurino all’interno dell’opera). Agli autori ricomparsi in seguito alla già avvenuta diffusione dell’opera orfana, la direttiva invece riconosce un equo compenso volto a monetizzare l’utilizzazione dell’opera avvenuta durante il periodo in cui questi erano ancora ignoti: tale precisazione non era presente nella prima versione della direttiva ma è stata aggiunta solo in seguito, contribuendo tuttavia a generare una certa incertezza nell’eventualità di una sua futura applicazione.
La nuova direttiva presenta poi, come ulteriore obiettivo, quello di creare una banca dati europea in grado di catalogare e contenere tutte le informazioni reperibili in merito alle opere orfane: certamente la spinta che ha mosso verso questa direzione è proprio la possibilità concreta di ottenere tali risultati anche grazie all’uso sempre maggiore e capillare del web, mediante il quale questo corpus enorme di opere potrebbe essere veicolato e fatto circolare, in ossequio proprio al principio fondamentale e tutelato della libertà alla conoscenza.La direttiva si propone di introdurre un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico (artt. 2 e 3 della direttiva 29/2001/CE) al fine di garantire alle biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonchè agli archivi, istituti per il patrimonio cinematografico e sonoro ed emittenti di servizio pubblico la facoltà di utilizzare le opere orfane contenute nelle loro collezioni. Le utilizzazioni in menzione sono limitate solo agli scopi connessi con le missioni di interesse pubblico di ciascuna delle istituzioni sopra indicate (quali la conservazione, il restauro e la concessione all’accesso per fini culturali e formativi).
La direttiva a questo proposito è molto chiara e, infatti, traccia una serie di linee guida che devono essere seguite: in primo luogo, è necessario che, precedentemente a ogni eventuale utilizzo dell’opera considerata orfana, venga effettuata una ricerca “diligente” che attesti in qualche modo e accerti, in buona fede, la reale irreperibilità del titolare dei diritti dell’opera stessa (linea guida questa che d’altronde era stata già teorizzata nel testo del 2008 “Final Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works”). Proprio la specificazione dell’aggettivo “diligente” consente di interpretare il grado di attenzione che la direttiva ha previsto debba essere applicato per verificare l’effettivo status di “orphan work”, e ciò attraverso la consultazione di fonti appropriate per la categoria di opere e di altri contenuti protetti: nel caso in cui i titolari dei diritti dovessero in seguito palesarsi, eventualmente e previo accertamento delle loro ragioni, lo status di “opera orfana” dovrà pertanto ritenersi concluso.
Nel caso di opere collettive può però accadere che non tutti gli autori siano effettivamente sconosciuti: in questo caso l’opera potrà essere sfruttata solo nel caso in cui coloro i quali sono noti diano l’autorizzazione per l’utilizzazione dell’opera (sempre purché i nomi degli autori noti figurino all’interno dell’opera). Agli autori ricomparsi in seguito alla già avvenuta diffusione dell’opera orfana, la direttiva invece riconosce un equo compenso volto a monetizzare l’utilizzazione dell’opera avvenuta durante il periodo in cui questi erano ancora ignoti: tale precisazione non era presente nella prima versione della direttiva ma è stata aggiunta solo in seguito, contribuendo tuttavia a generare una certa incertezza nell’eventualità di una sua futura applicazione.
La nuova direttiva presenta poi, come ulteriore obiettivo, quello di creare una banca dati europea in grado di catalogare e contenere tutte le informazioni reperibili in merito alle opere orfane: certamente la spinta che ha mosso verso questa direzione è proprio la possibilità concreta di ottenere tali risultati anche grazie all’uso sempre maggiore e capillare del web, mediante il quale questo corpus enorme di opere potrebbe essere veicolato e fatto circolare, in ossequio proprio al principio fondamentale e tutelato della libertà alla conoscenza.